Bollo auto, in prescrizione dopo 3 anni: quali sono i passaggi da seguire

La prescrizione del bollo auto è una misura che interessa molti cittadini sparsi in tutta Italia: cosa bisogna fare e quali sono i passaggi da seguire.

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La prescrizione del bollo auto e le informazioni a riguardo

Il bollo auto non è altro che l’imposta per chi possiede un’autovettura. Si tratta di una tassa che non è più esigibile, decorsi tre anni durante i quali l’automobilista non ha ricevuto alcuna cartella esattoriale, così come il sollecito per il pagamento. Mai come in questo caso ogni automobilista ha di conseguenza la possibilità di avvalersi del termine di prescrizione del bollo.

Tutto questo non è comunque diretta conseguenza dell’atto eliminato. Nel caso specifico è quindi necessario presentare un ricorso e a farlo deve essere il possessore dell’autovettura. In caso di calcoli correttamente eseguiti si potrà ottenere la prescrizione. Nonostante ciò è possibile che arrivi a casa la cartella esattoriale con la richiesta di pagamento. In questo caso specifico l’automobilista dovrà presentare regolare ricorso, facendo vale le proprie ragioni.

Bollo auto e la prescrizione, cosa c’è da sapere

Bollo auto prescrizione
Novità importanti per l’eventuale prescrizione del bollo auto

Scaduti i tre anni di tempo per la riscossione il bollo si può dire prescritto, ma ovviamente si può comunque ricevere un atto ufficiale. In questo caso è necessario presentare quindi ricorso alla Commissione tributaria locale. Il termine è fissato entro i 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

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Per quanto riguarda il ricorso c’è da dire che esso riguarda nello specifico la richiesta di pagare il bollo auto, nonché il rispetto delle procedure sul pagamento della tassa. L’automobilista deve quindi anticipare il ricorso con una mediazione di tipo tributario, in caso contrario l’annullamento è molto probabile. Per fare tutto ciò è necessario trasmettere l’atto all’ente che contesta il mancato versamento, successivamente entro 90 giorni si potrà annullare la richiesta del pagamento del bollo. In caso di non correzione, il ricorso viene ufficialmente iscritto nel registro dove si elencano i processi pendenti davanti all’ufficio giudiziario.

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