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Pausa caffè amara per i dipendenti: la sentenza della Cassazione fa discutere

Published by
Alessandro Artuso

Una nuova sentenza della Cassazione ha aperto una marea di polemiche per quanto riguarda la pausa caffè mentre si è sul posto di lavoro. 

Ricorso della Cassazione per infortunio durante pausa caffè

La pausa caffè a lavoro non è indicata come “esigenza non impellente” e non vi sarebbe alcun indennizzo per eventuali incidenti. Lo stesso procedimento vale anche per chi fa richiesta del riconoscimento dell’invalidità in seguito a quanto accaduto sul posto di lavoro. Chi subisce un infortunio durante il coffee break, ovviamente in orario di servizio, non ha diritto ad alcun indennizzo per la malattia.

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La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione, nonostante il permesso di lasciare il posto di lavoro per raggiungere un posto di ristoro nelle vicinanze. Una impiegata della procura di Firenze si è infortunata con la rottura del polso dopo una caduta per strada durante la pausa caffè autorizzata. Il ricorso presentato dall’Inail contro l’indennizzo, oltre che l’invalidità del 10%, è stato accolto e quindi la donna non beneficerà di alcun sussidio.

Pausa caffè per i dipendenti e il ricorso rigettato dalla Cassazione

Secondo la Cassazione il caffè non sarebbe una pausa impellente, legata strettamente a motivi di lavoro, bensì una libera scelta che non avrebbe alcuna connessione con la prestazione lavorativa. Proprio per questo, di conseguenza, il ricorso è stato accettato. L’Inail aveva presentato le proprie rimostranze per quanto richiesto dalla donna, poi la decisione che ha sciolto ogni dubbio.

Il verdetto della Cassazione esclude “la indennizzabilità dell’incidente subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè. Allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente“, si legge nelle motivazioni.

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