Anche i Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono e, se non riscossi, determinano la decadenza dal diritto a ottenere le somme. Lo dice l’ABF.
I Buoni Fruttiferi Postali, pur essendo largamente diffusi quale metodo di investimento grazie alla garanzia statale, al regime fiscale agevolato e alla possibilità di rimborso anticipato senza penali, presentano dei pericoli, da valutare attentamente prima della sottoscrizione.

Se, infatti, una delle peculiarità di questo prodotto finanziario è il diritto a ottenere interessi crescenti nel tempo e il riconoscimento del capitale originariamente investito, possono, tuttavia, esserci dei casi in cui i risparmiatori rischiano di perdere tutte le somme. È quello che è successo a una donna che ha deciso di rivolgersi all’ABF, il cui caso è stato esaminato nella decisione n. 3438 del 2 aprile 2025.
Buoni Fruttiferi Postali prescritti e non riscossi: in questo caso il denaro si perde per sempre
Nel 1998, una risparmiatrice aveva acquistato un Buono Fruttifero Postale dal valore di 5 milioni di lire (circa 2.500 euro). Tra il 2016 e il 2018, si è presentata frequentemente presso gli uffici postali per conoscere la data di scadenza e le è sempre stato risposto che il Buono era ancora attivo. Al momento della richiesta per il rimborso, invece, la donna ha scoperto che il buono era prescritto e, dunque, non più rimborsabile.

Per questo motivo, ha deciso di segnalare all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) il caso, chiedendo il riconoscimento del valore del Buono. L’ABF Collegio di Bari ha analizzato la questione con la decisione n. 3438 del 2 aprile 2025, evidenziando come Poste Italiane avesse sollevato due questioni:
- l’incompetenza temporale, perché erano ormai passati sei anni dalla presentazione del ricorso per mancato rimborso;
- l’incompetenza per materia, in quanto Poste Italiane riteneva che i Buoni Fruttiferi Postali non possono essere considerati dei prodotti finanziari a tutti gli effetti, ma strumenti a cui si applicano regole differenti rispetto a quelle che caratterizzano i casi curati dall’ABF. Ha, inoltre, specificato che la domanda di rimborso era sopraggiunta solo dopo la scadenza dei termini per agire.
Il Collegio ha esaminato tali obiezioni. Per quanto riguarda la competenza per materia, ha chiarito che i Buoni Fruttiferi non possono essere considerati degli strumenti finanziari nel senso stretto, ma rientrano comunque nell’ambito di competenza dell’ABF.
In relazione all’incompetenza temporale, invece, il Collegio ha sottolineato che l’ABF può esaminare solo fatti che risalgono a non più di sei anni prima della data del ricorso e, inoltre, non sussistevano prove concrete delle informazioni che la ricorrente aveva ricevuto sul Buono Postale tra il 2016 e il 2018.
Di conseguenza, il Collegio ha respinto il ricorso della risparmiatrice, perché i fatti risalivano a un periodo troppo lontano nel tempo e la legge prevede il rispetto di una specifica tempistica per agire ai fini dell’ottenimento delle somme.