Divorzio breve, arriva ok dalla Cassazione. Come presentare domanda

La Cassazione ha dato il via al divorzio breve: da oggi sarà possibile effettuare in un solo giorno la separazione e il divorzio. Come fare la domanda e quali documenti presentare

Un sospiro di sollievo per tutte quelle coppie di sposi che da tempo hanno deciso di porre fine al loro matrimonio ma che la burocrazia troppo lunga aveva rallentato il processo. Da oggi non sarà più così difficile divorziare dal proprio coniuge. Arriva il dalla Corte di Cassazione che conferma il divorzio breve. Con un unico procedimento, dunque, ci si potrà separare e divorziare.

divorzio breve
Divorzio breve, come presentare la domanda. Da oggi il via libera dalla Cassazione (free.it)

Questa “rivoluzione” potrà finalmente velocizzare i passaggi burocratici, pagare una sola volta l’avvocato matrimonialista e anche il contributo unificato. A stabilirlo è la riforma Cartabia: le cause saranno snellite, così come lo smaltimento degli arretrati e, cosa più importante, si potrà evitare un doppio conflitto tra coniugi.

Svolta per gli ex coniugi: da oggi sì al divorzio breve

La riforma Cartabia è in realtà già in vigore dallo scorso febbraio e applicata in diversi tribunali, ma non sempre accolta di buon grado dai giudici. Ecco perché ora è intervenuta la Suprema Corte a mettere un punto decisivo stabilendo come le ex coppie di coniugi possano presentare una domanda congiunta e cumulativa sia per la separazione che per il divorzio. Così facendo si scongiureranno i doppi conflitti dei due soggetti (marito e moglie) nonché gli stravolgimenti che ne derivano.

Carte di Cassazione divorzio breve
Corte di Cassazione, sì al divorzio breve. Come presentare la domanda (free.it)

La notizia è stata accolta di buon grado dalle coppie sposate che hanno deciso di divorziare ma che non intendono aspettare tempi burocratici inutili quando dannosi per entrambi. Così con il verdetto 28727 la Cassazione ha sancito come: “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 Cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Non sarà dunque più necessario aspettare almeno sei mesi per presentare la richiesta di divorzio. La sentenza della Corte Suprema è stata accolta con soddisfazione dall’Organismo Congressuale Forense che la definisce come “una decisione storica che ristabilisce un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc”.

Inoltre, una nota dell’Ocf ricorda, come riporta anche Rainews24: “All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo. Ora la Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale. L’Organismo congressuale forense auspica che l’introduzione di tale facoltà possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal Pnrr.”

Come presentare la domanda

Per le coppie che vogliono divorziare gli step da seguire sono davvero pochi. Anzitutto, come spiegato da il Messaggero, la domanda deve essere depositata con un ricorso e il richiedente deve dimostrare subito al giudice i mezzi di prova in suo possesso e i documenti che illustrano la propria condizione patrimoniale.

La presentazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni nonché dell’elenco dei beni di proprietà e delle quote societarie così come gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari devono avvenire immediatamente. E nel caso in cui uno dei richiedenti omette o attesta il falso rischia la condanna al pagamento delle spese legali e anche ai danni in favore del coniuge.

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