La mensa è sicuramente uno dei luoghi più utilizzati all’interno delle scuole. E negli ultimi giorni una sentenza ha fatto discutere.
Osservando ciò che accade nelle serie tv americane spesso si fa caso al loro modo di muoversi al College, un sistema totalmente differente rispetto alla scuola italiana. Nel nostro paese però – seguendo in parte il modello americano – è nato il fatto di andare a mangiare in mensa, un luogo di ritrovo dove gli studenti vivono la pausa didattica ed effettuano il loro pranzo.

Studenti ma non solo visto che anche chi lavora nelle scuole può utilizzare la mensa. Parliamo sia dei professori che del personale Ata e in un momento storico come questo si può andare qui anche per avere un piccolo ma importante risparmio. Nelle ultime ore è arrivata una sentenza ufficiale che cambia in parte questa storia e la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza ufficiale riguardo la possibilità di mangiare o meno il pranzo completo in una Mensa.
La sentenza n.2844 ha pubblicato una nuova sezione lavoro ed ha specificato che i docenti – durante le ore di servizio del proprio lavoro – non hanno diritto ad un pasto completo e questo teoricamente comprende primo, secondo, contorno, frutta e poi pane. Ma il dipendente non ne ha diritto totalmente e l’ultima sentenza della Corte di Cassazione chiarisce il perchè.
Niente pranzo completo per gli insegnanti alla Mensa, la Corte di Cassazione fa chiarezza
Tutto è accaduto in Veneto dopo che un gruppo di insegnanti aveva richiesto di avere diritto totale al pasto all’interno della pasta e non solo ad una sorta di minipasto. Gli insegnanti recriminavano di non avere il secondo e talvolta il contorno durante il pasto ma solo una parte del menu completo. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile tutto ciò ed ora anche la Corte di Cassazione ha confermato questa linea ritenendo totalmente inammissibile il ricorso degli insegnanti.

In generale la Cassazione ha sottolineato che mangiare in mensa l’intero pasta non deve essere un benefit economico ma serve solo a garantire il benessere psicofisico dei docenti e del personale Ata e ciò quindi non definisce l’obbligo di fornire un pasto completo. Nello specifico non sono state violate le linee guida e la Cassazione ha specificato:
- Le linee guida non hanno forza normativa
- sono atti amministrativi o di indirizzo politico privi di efficacia giuridica
- non posso essere usate come basa per una censura di legittimità in Cassazione.