Brutto colpo dall’Agenzia delle Entrate, botta dura da digerire per gli italiani

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione anticipa un importante novità per i contribuenti italiani nell’ambito degli adempimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate

E’ terminato lo scorso 1 settembre il periodo di tregua estiva, stabilito per legge, che impone all’Agenzia delle Entrate di non inviare ai contribuenti comunicazioni inerenti eventuali anomalie tributarie o mancati adempimenti da sanare.

persona con le mani sul volto e dietro insegna Agenzia Entrate
Brutto colpo dall’Agenzia delle Entrate, botta dura da digerire per gli italiani – free.it

La sospensione degli invii è durata dal 1 al 31 agosto e sarà riproposta, con le stesse modalità, anche per tutto il mese di dicembre che coincide con le festività natalizie e di fine-inizio anno. Da settembre a fine novembre, l’attività dell’Agenzia delle Entrate proseguirà come di consueto tra controlli e invii delle eventuali comunicazioni di irregolarità tramite raccomandata postale o PEC per chi ha scelto di ricevere le notifiche tramite la posta elettronica certificata.

Quando si riceve una missiva dall’ADE, la prima azione immediata è quella di contattare il proprio commercialista di fiducia per verificare se i dati contenuti nella notifica siano esatti e, nel caso, approntare tutte le iniziative utili a chiudere il procedimento. Proprio sul rapporto tra cliente e commercialista si è pronunciata recentemente la Cassazione con un’ordinanza che fa chiarezza su un aspetto fondamentale per quanto riguarda la responsabilità sugli adempimenti fiscali soggetti a controllo.

Errore del commercialista ? Attenzione agli obblighi del cliente: cosa ha stabilito la Cassazione

Come è noto, il commercialista è la figura professionale che aiuta il cittadino a gestire obblighi come la dichiarazione dei redditi, offrendo anche consulenza per altre pratiche in materia fiscale. Se il suo ruolo è fondamentale per evitare errori in un ambito ad elevata specializzazione, non si può certo escludere che il commercialista possa sbagliare commettendo imprecisioni dalle quali poi possono scaturire sanzioni amministrative ai danni del contribuente.

Cosa succede in questi casi ? E’ il commercialista che deve sanarle oppure deve pensarci il cliente ? A fornire una risposta è stata l’ordinanza n°22742/2025 della Corte di Cassazione relativa al caso di un contribuente che aveva impugnato un atto sanzionatorio emesso dall’Agenzia delle Entrate su un’operazione di indebita compensazione alla quale il contribuente stesso si era dichiarato estraneo. Quest’ultimo, nella sua difesa, ha specificato che l’operazione contestata era da addebitare ai professionisti incaricati di trasmettere le dichiarazioni fiscali all’ADE.

un martello per le sentenze in tribunale
Errore del commercialista ? Attenzione agli obblighi del cliente: cosa ha stabilito la Cassazione – free.it

Sia in primo grado che in appello, la Corte di Giustizia tributaria aveva accolto la difesa del contribuente. E’ stata l’Agenzia delle Entrate a proporre ricorso in Cassazione, invocando la responsabilità civile e penale per coloro che affidano a terzi l’esecuzione di atti fiscali. Un orientamento quest’ultimo sul quale la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale.

Pur affidandosi a un professionista per l’assolvimento di obblighi in materia tributaria-fiscale, il contribuente ha l’onere di controllare il corretto svolgimento dell’incarico. Per provare la propria assenza di colpe, il contribuente deve dimostrare di aver vigilato diligentemente su quanto svolto dal professionista non limitandosi solo a una denuncia generica sul suo operato. Di fatto, la Cassazione ha stabilito che affidare la dichiarazione dei redditi e altri adempimenti a un commercialista non solleva automaticamente il cliente dalle proprie responsabilità che non possono ridursi solo a una delega passiva.

Nel caso suddetto, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, chiedendo un nuovo supplemento di indagine che deve appunto accertare se il ricorrente abbia o meno assolto al suo dovere di vigilanza sull’operato dei professionisti incaricati.

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