Attenzione alle possibili richieste di pagamento in arrivo dall’Agenzia delle Entrate. Possono riguardare i proprietari di queste auto. Ecco come comportarsi qualora ne riceviate una
Si è concluso lo scorso 1 settembre il periodo di tregua estiva disposto per gli invii delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a omessi pagamenti oppure ad irregolarità accertate in fase controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Bisognerà attendere il mese di dicembre (dal 1 al 31) per un ulteriore mese di pausa che ridurrà lo stress fiscale sui contribuenti a ridosso delle festività natalizie e di fine-inizio anno. Prima di allora, l’ADE proseguirà con le sue attività di controllo e accertamento che possono riguardare anche il mancato versamento della cosiddetta Ecotassa.
Si tratta di un imposta straordinaria relativa all’acquisto di veicoli di categoria M1 (auto con 8 posti a sedere più il conducente) con emissioni di biossido di carbonio (CO2) superiore ai 160 grammi per chilometro. L’importo dell’ecotassa scaturiva dal quantitativo di emissioni eccedenti la suddetta soglia. Il principio era molto semplice ovvero “più inquini e più paghi”. Concretamente erano previste 4 fasce impositive da un minimo di 1.100 euro a un massimo di 2.500 per coloro che disponevano di automobili con emissioni da oltre 250g/km. La tassa
Agenzie delle Entrate, proseguono i controlli sull’Ecotassa
L’Ecotassa andava versata entro il giorno di immatricolazione del veicolo da parte dell’acquirente oppure di chiedeva l’immatricolazione stessa in suo nome. Dal 1 gennaio 2022, l’imposta è stata abolita. Ciò tuttavia non preclude la possibilità da parte dell’Agenzia dell’Entrate di effettuare controlli sugli eventuali omessi pagamenti nel periodo in cui la tassa è stata in vigore ovvero dal 1 marzo 2019 al 31 marzo 2021.

Se vi arriva una accertamento da parte dell’ADE tramite raccomandata o PEC (per chi riceve le comunicazioni sulla casella di posta elettronica certificata) sull’Ecotassa, la prima cosa da verificare è se si tratta di un avviso bonario o di un vero e proprio accertamento. Nel primo caso siamo al cospetto di un invito a regolare la propria posizione. Nel secondo, invece, in un atto impositivo che se non saldato entro 60 giorni dal ricevimento diventa esecutivo con tutti gli adempimenti conseguenti previsti (esecuzioni forzate, pignoramenti etc).
Il consiglio se ricevete una comunicazione sull’Ecotassa non saldata da parte dell’ADE è di rivolgervi immediatamente al vostro consulente di fiducia che valuterà se ci sono i presupposti per impugnare l’atto, presentare ricorso secondo le modalità elencate nella stessa missiva oppure richiederne l’annullamento in autotutela. Come per tutti i tributi, anche per l’Ecotassa il periodo di prescrizione è di cinque anni. Pertanto, l’avviso bonario/accertamento deve arrivarvi entro il quinto anno successivo all’immatricolazione del veicolo, pena la decadenza dell’atto.