L’IMU è l’imposta sulla proprietà di un fabbricato o terreno agricolo ma non si paga sulla prima casa a meno che manchi la residenza.
Molti contribuenti sono in dubbio sul pagamento dell’IMU perché proprietari di una prima casa presso la quale la residenza è stata spostata in un secondo momento rispetto al rogito. Bisogna capire la Legge cosa prevede in questi caso e come viene considerata l’esenzione.

Il momento in cui si compra la prima casa è entusiasmante anche se la trafila burocratica toglie un po’ del piacere di avere finalmente una casa di proprietà. Bisognerà firmare l’atto di compravendita, il rogito e fare piccoli o grandi interventi di ristrutturazione per renderlo il nido perfetto in cui abitare. Può passare del tempo, dunque, dal rogito al momento in cui si andrà a vivere nella nuova casa trasferendovi anche la residenza.
Il dubbio per chi vuole approfittare delle agevolazioni prima casa per risparmiare è se per i mesi dall’acquisto dell’immobile allo spostamento della residenza si deve corrispondere l’IMU. Questa Imposta Municipale Unica non si paga per la prima casa ossia per l’abitazione in cui ha la dimora e la residenza anagrafica il proprietario e la sua famiglia.
Come si calcola l’IMU per la prima casa
Ai fini IMU ciò che conta per ottenere l’esenzione dal pagamento è la residenza anagrafica nell’immobile e non il momento dell’acquisto. Significa che il diritto a non versare l’imposta scatta non appena si sposta la residenza nella nuova casa. Per i mesi che passano tra il rogito e il trasferimento, invece, si dovrà corrispondere l’Imposta Municipale Unica sugli immobili delle unità residenziali diverse dall’abitazione principale.

Poniamo il caso che il rogito sia avvenuto a marzo e che, quindi, il cittadino risulta da marzo proprietario dell’immobile. La residenza, però, la trasferisce ad ottobre. Nel modello 730 dell’anno successivo bisognerà indicare la rendita catastale del bene immobile con i mesi di possesso mentre l’IMU dovrà essere pagato solo per il periodo compreso tra marzo e settembre.
A disporre queste regole la Legge 160/2019 comma 740 che sottolinea come il presupposto impositivo per l’IMU è il possesso dell’immobile ma con eccezione dell’abitazione principale ossia la casa iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui vivono abitualmente il proprietario e i familiari. Ai fini IMU rileva il trasferimento della residenza, ai fini della dichiarazione dei redditi rileva il rogito. In caso di vendita, invece, conterà il rogito anche ai fini IMU.