Treni in ritardo, il presidente che cambia la storia: scatta il maxi risarcimento ai passeggeri

Sentenziato dalla Cassazione un maxi risarcimento a causa dei treni in ritardo ai viaggiatori lesi. Previsto oltre al rimborso del biglietto anche il risarcimento del danno esistenziale 

Con la sentenza n° 28244/2023 la Corte di Cassazione stabilisce che i maxi ritardi dei treni creano ai viaggiatori un danno esistenziale e per tale motivo va risarcito. Nel particolare la sentenza in esame riguarda il caso di una passeggera che è rimasta per 24 ore sulla tratta Roma-Cassino senza cibo. Ma il risarcimento può essere esteso anche ai casi meno gravi.

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Treni in ritardo, scatta il maxi risarcimento ai viaggiatori anche per danno esistenziale Free.it – AnsaFoto

Nel caso limite della pendolare rimasta bloccata sul treno i rallentamenti erano prevedibili ma le Ferrovie dello Stato non avevano avvisato i viaggiatori. Così alla passeggera è stato riconosciuto un risarcimento di ben 400 euro anche se il biglietto dalla cliente era costato solo cinque euro. Il fatto in esame risale al 3 febbraio del 2012. In quel caso, a causa di una nevicata eccezionale la circolazione ferroviaria era stata sospesa. I pendolari erano rimasti isolati nei vagoni senza cibo. Il Giudice di Pace aveva condannato l’azienda di trasporti e la sentenza era stata confermata dal tribunale di Cassino. Ora arriva l’ok anche dalla Corte di Cassazione.

Treni in ritardo, maxi risarcimenti ai viaggiatori anche per danni esistenziali

La una nuova sentenza della Corte di Cassazione parte dal maxi ritardo accumulato da un treno di pendolari sulla tratta Roma-Cassino nel 3 febbraio 2012 che a causa di una forte nevicata era rimasto isolato per 24 ore. I viaggiatori erano rimasti intrappolati al freddo e senza cibo. All’epoca del fatto una pendolare aveva denunciato il tutto al Giudice di Pace a cui si era rivolta. Poi il Tribunale di Cassino aveva confermato la decisione. Adesso la Suprema Corte conferma la decisione e respinge il ricorso dell’azienda ferroviaria.

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Treni in ritardo, arriva il maxi risarcimento nella sentenza della Cassazione: previsto anche il risarcimento del danno esistenziale ai viaggiatori (Ansa)

Il risarcimento dovuto alla pendolare ha previsto non solo il rimborso dei 5 euro del biglietto pagato ma anche di 400 euro per il danno esistenziale subito. Inoltre la Cassazione ha condannato la società a pagare 900 euro di spese legali e altri mille per responsabilità aggravata.Nella sentenza i magistrati scrivono che i giudici, oltre a confermare il grave ritardo del treno, hanno evidenziato anche altri due fattori: ovvero la mancata assistenza ai passeggeri e il fatto che i bollettini metereologici avevano ben evidenziato la situazione meteo e per tale ragione il problema era prevedibile ma che la società non ha previsto soluzioni organizzative alternative.

Secondo il Tribunale, come riporta il Messaggero stamattina: “La sentenza ha ritenuto il travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave al punto tale da non tradursi in frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione”.

La risposta giustificativa della società

La risposta data dalla società ferroviaria non si è fatta attendere. Ma la giustificazione data è risultata inutile nelle parole espresse dalla stessa in quanto ha sostenuto che i “passeggeri avrebbero dovuto astenersi dal mettersi in viaggio”. Ma come aveva già sottolineato la Corte di Cassazione:

“Le informazioni fornite dall’azienda  non erano tali da far prevedere che il tragitto non si sarebbe concluso in tempi ragionevoli”. Inoltre, i viaggiatori offesi dal disagio vissuto avrebbero anche dovuto trovare “un luogo dove soggiornare, a Roma o nel corso del travagliato tragitto” pagando di tasca loro.

Infine, i giudici della Corte hanno anche aggiunto, sempre come citato dal quotidiano, che “la normativa nazionale e comunitaria non assicura solo forme di indennizzo in caso di cancellazione, interruzione e ritardo nel servizio, e non impedisce che vengano accolte ulteriori richieste di risarcimento in caso “di altri pregiudizi tutelati e lesi”.

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