Rottamazione quater, dubbi e risposte: le nuove Faq su pagamenti e funzione ContiTu

Sulla questione della rottamazione quater sono state aggiornate le FAQ: novità importanti. Tutto quello che c’è da sapere.

Lo scorso 5 ottobre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le Faq, ovvero le domande frequenti dei contribuenti che hanno scelto di aderire alle agevolazioni fiscali.  Le novità sono diretta conseguenza della richiesta di Rottamazione quater: si tratta dell’elenco dei debiti rottamati con relativo importo dovuto.

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Rottamazione quater, previste novità importanti: cosa cambia sul fronte dei pagamenti (Immagine Rete)

L’aggiornamento si è resto necessario dopo che lo scorso 29 settembre la stessa Agenzia aveva informato i cittadini, nello specifico coloro che avevano aderito entro il 30 giugno 2023, per richiedere le agevolazioni sulle cartelle. Tutto questo è previsto dopo aver terminato la comunicazione delle somme dovute, con tanto di prospetti riepilogativi.

Cosa è previsto

Nella comunicazione è previsto l’esito della richiesta di Rottamazione quater, così come l’elenco dei debiti “rottamati” con il relativo importo dovuto. Ci sono diverse questioni analizzate sulle novità introdotte, da qui i quesiti e le relative risposte correlate.

In prima battuta, infatti, vige la domanda: è possibile pagare solo alcune cartelle con le somme dovute e indicate nella comunicazione? L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha risposto sì, ma sempre rispettando alcune procedure ben precise. In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, inerente la modalità agevolata, sarà infatti possibile pagare soltanto alcune cartelle/avvisi presenti sotto la dicitura “Comunicazione“.

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Definizione agevolata, cosa succede con la rottamazione quater (Immagine Rete)

Per fare questo è possibile usufruire del servizio ContiTu, presente sul sito nell’area pubblica. Ciò servirà anche a rimodulare l’importo totale dovuto, richiedendo al contempo nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati. Ciò è ripartito in base al numero di rate indicate durante la fase di adesione.

Basterà indicare codice fiscale, numero e data documento d’identità e un indirizzo di posta elettronica (email) sul quale ricevere comunicazioni dopo aver inviato la richiesta. Dopo aver atteso l’ok si riceverà sulla casella di posta il piano aggiornato e i moduli di pagamento delle rate: si potranno trovare anche quelli successivi alla decima scadenza, in caso ovviamente di soluzioni a rate.

Rispettare le scadenze

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre spiegato che per l’altra parte dei debiti, nello specifico quelli non inseriti nella rimodulazione, la modalità agevolata non avrà alcun effetto.

Secondo la legge, di conseguenza, l’Agenzia dovrà ripartire con le azioni di recupero dei crediti spettanti. Per non perdere la Definizione agevolata, di conseguenza, sarà necessario che ciascuna rata sia pagata integralmente e in maniera regolare, rispetto ovviamente le scadenze previste.

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Rottamazione quater, previste agevolazioni (Immagine Rete)

Con la nuova legge di Bilancio è stata introdotta la Definizione agevolata per i debiti a carico dell’Agente della Riscossione (periodo 1 gennaio 2000-30 giugno 2022), “anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia“, si legge sul sito dell’Agenzia. “La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio“, continua la nota.

Nell’importo sono presenti le somme a titolo di capitale e anche le spese per diritti di notifica e procedure di natura esecutiva. Le persone che hanno aderito alla Definizione agevolata lo hanno dovuto fare entro lo scorso 30 aprile, presentando dichiarazione di adesione in via telematica.

Com’è possibile pagare gli importi

Come opzione unica è possibile pagare l’intera somma entro il 31 luglio 2023, ma c’è una alternativa. Si può pagare fino ad un massimo di 18 rate (distribuite nell’arco di 5 anni). Le prime due con scadenza 31 luglio e il 30 novembre, le altre sedici saranno ripartite nei successivi quattro anni: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno (a partire dal 2024).

Prima e seconda rata equivarranno al 10% delle somme complessivamente dovute all’Agenzia, le restanti saranno suddivise per un pari importo. Per il pagamento a rate è prevista l’applicazione degli interessi con un tasso del 2% annuo: ciò è entrato dallo scorso 1 agosto.

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