Bonus psicologo, firmato il decreto | Di cosa si tratta e chi può richiederlo

Dopo mesi in cui se n’è parlato, dopo che sembrava che la misura dovesse sparire, finalmente il bonus psicologo  è realtà. 

Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza. “Ho firmato il decreto che attiva il “bonus psicologico” finanziato dal Parlamento con 10milioni di euro”.

Bonus psicologo
Bonus psicologo, firmato il decreto/ Di cosa si tratta e chi può usufruirne

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo“. Lo ha scritto il ministro sui social.

Nei mesi scorsi si era discusso su come elargire il contributo e su quali regole seguire. Ma ora finalmente è tutto chiaro.  Chi ha un Isee inferiore a 15mila euro riceverà fino 50 euro per seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario.

Bonus psicologo, firmato il decreto/ Di cosa si tratta e chi può usufruirne

Chi ha un Isee tra 15mila e 30mila euro riceverà un bonus fino a 50 euro per seduta, per un massimo di 400 euro a persona. Chi, invece, ha un Isee superiore tra 30mila e 50mila otterrà un bonus fino a 50 euro per seduta, per un importo massimo di 200 euro.

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Bonus psicologo, firmato il decreto Di cosa si tratta e chi può usufruirne

Ma come si farà a presentare la domanda? Si potrà richiedere il bonus psicologo dal secondo dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’elargizione del bonus avverrà in ordine di arrivo delle domande. Solo al termine della proceduta di invio delle domande, l’Inps stilerà una graduatoria e procederà alla distribuzione dei fondi.

Invierà, nello specifico, un codice univoco che, verrà assegnato contestualmente alla prenotazione della seduta dallo psicologo. Sarà, quindi, il beneficiario del bonus a comunicare il codice direttamente al professionista che emetterà la fattura e la caricherà sul sito dell’Inps.

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