La decisione presa oggi dalla Corte Costituzionale, sul cognome da dare ai figli, colma decenni d’attesa e dibattiti. Cade un tabù fino ad ora sottolineato dall’articolo 262 del codice civile, quello di poter dare ai propri figli solo il cognome del padre.
È una decisione storica quella presa dalla Corte Costituzionale, nata dal caso di una coppia di Bolzano che voleva dare al figlio, nato fuori dal matrimonio, il cognome materno perché, in tedesco, suonava molto meglio di quello del padre.
La Corte ha quindi deciso di sollevare la questione di costituzionalità sulla norma del codice civile, che fino a oggi ha bloccato la possibilità per una donna, di dare al figlio il proprio cognome. Nel dare notizia della decisione, e in attesa della sentenza, la Corte ha spiegato che da oggi in poi “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.
Cosa significa? Che i genitori avranno la libertà di dare entrambi i cognomi nell’ordine che preferiscono, quindi prima quello del padre o viceversa, o decidere di comune accordo, come succedeva fino ad ora, di dare quello del padre. Questa storica decisione è valida sia per i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o per i figli adottivi. Sarà poi compito: “del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta”, scrive ancora la Corte Costituzionale.
La Corte, presieduta da Giuliano Amato ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”.
Ha spiegato inoltre che “nel principio di uguaglianza, e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”. Una decisione assunta perché le regole attuali violano gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Cade quindi da oggi l’articolo 262 del codice civile. Che detta le regole per il cognome da assegnare al figlio nato fuori del matrimonio. E recita così: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”. Quindi solo lui il padre. Ma oggi tutto questo finisce. Uomini e donne sono esattamente sullo stesso piano. Senza le gerarchie obbligatorie che finora hanno, in base alle leggi e ai codici, assegnato la primazia al cognome del padre.
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